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Come Fare l’Accollo del Debito

L’accollo è il meccanismo con cui un terzo si impegna a prendere in carico il debito altrui, sostituendosi in tutto o in parte al debitore originario nei confronti del creditore. Nel linguaggio dei contratti si parla di accollante per indicare chi assume il debito, di accollato per identificare il debitore originario e di creditore come controparte che vanta il diritto alla prestazione. La funzione pratica dell’istituto è rendere possibile un passaggio di “peso finanziario” senza dover rifare da zero il rapporto sottostante: in una compravendita immobiliare chi compra può farsi carico del mutuo residuo del venditore, in una riorganizzazione societaria una società può farsi carico di debiti di un’altra, in un passaggio generazionale un familiare può subentrare nei finanziamenti necessari a portare avanti l’attività. Dal punto di vista giuridico la disciplina di riferimento è nell’articolo 1273 del codice civile, che riconosce all’accordo tra debitore e terzo efficacia interna immediata e attribuisce pieno effetto verso il creditore solo se questi aderisce espressamente. Questo doppio livello è la chiave per capire come impostare correttamente pratica e tempi.

Indice

  • 1 Tipologie di accollo e differenze operative fondamentali
  • 2 Quando ha senso ricorrere all’accollo e quali vantaggi offre
  • 3 Preparazione: verifiche sul debito, sulle clausole e sulle garanzie
  • 4 Strutturare l’accordo tra debitore e accollante
  • 5 Ottenere l’adesione del creditore e definire l’effetto verso terzi
  • 6 Forma e formalità: quando serve il notaio e come si documenta l’operazione
  • 7 Profili fiscali e contabili da considerare prima di firmare
  • 8 Rischi tipici e cautele contrattuali per evitare contenziosi
  • 9 Dalla firma alla gestione quotidiana: cosa fare perché il subentro funzioni davvero
  • 10 Alternative all’accollo e criteri di scelta
  • 11 Conclusioni

Tipologie di accollo e differenze operative fondamentali

La prassi distingue in primo luogo tra accollo interno ed esterno. Nel primo caso l’intesa resta tra accollato e accollante e produce effetti solo tra loro finché il creditore non aderisce: il debitore potrà rivalersi sull’accollante se costretto a pagare, ma verso il creditore resta l’unico responsabile. Nell’accollo esterno si aggiunge la dichiarazione di adesione del creditore e l’operazione diventa opponibile all’esterno, con effetti direttamente sul rapporto obbligatorio. All’interno di questa seconda categoria si colloca poi la dicotomia tra accollo liberatorio e accollo cumulativo. Nel liberatorio, che è il più desiderato dal debitore originario, l’adesione del creditore comporta la sua completa liberazione e da quel momento l’unico obbligato è l’accollante. Nel cumulativo, che le banche prediligono quando valutano rischi e garanzie, il creditore mantiene un vincolo anche sull’accollato, spesso in forma solidale, e si riserva di agire contro entrambi in caso di inadempimento. La scelta tra queste varianti incide sui documenti, sulle garanzie e, soprattutto, sul grado di sollievo che l’operazione offre a chi esce.

Quando ha senso ricorrere all’accollo e quali vantaggi offre

L’accollo è utile quando si vuole evitare la chiusura anticipata di un finanziamento e l’apertura di uno nuovo con istruttorie, imposte e costi accessori duplicati. Nell’acquisto di una casa il subentro nel mutuo residuo può consentire di mantenere un tasso favorevole e risparmiare le spese di una nuova ipoteca, soprattutto se l’istituto finanziatore accetta la liberazione del venditore. In ambito aziendale permette di riallineare debiti all’interno di un gruppo a beneficio della società che ha cassa o patrimonialità più capiente, senza dover novare il contratto con il creditore. Nelle riorganizzazioni familiari facilita la continuità di un’attività con il passaggio del carico finanziario a chi prosegue l’impresa. Il vantaggio non è solo economico ma anche organizzativo, perché si evita di spezzare rapporti, garanzie e servizi accessori collegati al debito originario.

Preparazione: verifiche sul debito, sulle clausole e sulle garanzie

Prima di impostare un accollo è indispensabile radiografare il debito che si intende assumere. Occorre conoscere il capitale residuo, le scadenze, il tasso e i meccanismi di rinegoziazione, le eventuali penali o clausole di estinzione anticipata, la presenza di garanzie reali come ipoteche e pegni e di garanzie personali come fideiussioni. È altrettanto importante leggere con attenzione eventuali clausole che vietano o condizionano l’accollo o il subentro, perché una pattuizione di non trasferibilità del debito senza consenso scritto del creditore impone fin dall’inizio la regia di una richiesta formale all’ente finanziatore. Bisogna inoltre valutare la posizione dell’accollante, perché il creditore aderirà più facilmente se il nuovo obbligato presenta requisiti reddituali, patrimoniali e storici adeguati. Questo screening preliminare evita passi falsi e fa risparmiare tempo quando si passerà alla formalizzazione.

Strutturare l’accordo tra debitore e accollante

Il primo documento è l’intesa tra accollato e accollante, spesso inserita come clausola in un contratto più ampio, ad esempio una compravendita, oppure redatta come scrittura separata. In questo atto vanno identificate con precisione le obbligazioni assunte, con riferimento al contratto di finanziamento o al titolo che genera il debito, e va indicata la decorrenza del subentro, chiarendo come si gestiscono le rate pendenti, gli interessi maturati e le eventuali spese accessorie. È opportuno inserire un impegno espresso a richiedere l’adesione del creditore, specificando se la condizione sospensiva dell’efficacia è proprio la firma del creditore o se, nelle more, si prevede un regime transitorio di pagamento per conto del debitore. Nelle operazioni complesse conviene aggiungere dichiarazioni e garanzie del debitore sulla correttezza dei dati e sull’assenza di inadempimenti, clausole di manleva in caso di pretese pregresse del creditore e patti su come ripartire costi e imposte della pratica. Se la causa dell’accollo è un corrispettivo, come spesso accade nelle vendite immobiliari in cui il prezzo è composto da denaro più accollo del mutuo, è bene che sia indicata chiaramente la somma che si considera pagata per effetto dell’assunzione del debito, perché ciò avrà riflessi fiscali e contabili.

Ottenere l’adesione del creditore e definire l’effetto verso terzi

Il passaggio che dà sostanza all’operazione è l’adesione del creditore. In ambito bancario assume la forma di una delibera o scrittura di accettazione del subentro, che chiarisce se l’accollo è liberatorio o cumulativo, conferma la permanenza delle garanzie reali come l’ipoteca e specifica se restano in piedi o vengono estinte eventuali fideiussioni personali del debitore originario. L’istituto può richiedere documentazione reddituale, visure, certificazioni e può condizionare il sì a modifiche del piano di ammortamento o a nuove garanzie. In mancanza di adesione, l’accollo resta vincolo interno tra accollato e accollante: il creditore continuerà ad agire verso il primo, che a sua volta potrà rivalersi sul secondo se costretto a pagare. Quando l’adesione arriva, l’effetto si produce erga omnes e l’accollante diventa soggetto attivo del rapporto di debito; se l’accordo è liberatorio, l’accollato esce dall’obbligazione, se è cumulativo resta obbligato insieme al nuovo debitore secondo i termini fissati.

Forma e formalità: quando serve il notaio e come si documenta l’operazione

La forma dipende dalla natura del debito. Per i mutui ipotecari, che sono contratti per atto pubblico o scrittura privata autenticata e si appoggiano a iscrizioni nei registri immobiliari, l’accollo esterno viene solitamente formalizzato con atto notarile che recepisce l’adesione della banca e permette la continuità delle garanzie ipotecarie. Nelle compravendite immobiliari l’accollo del mutuo è spesso una clausola del rogito, con richiami al piano residuo e alle condizioni bancarie allegate. Per debiti chirografari o commerciali la forma scritta privata è sufficiente, ma resta essenziale la prova dell’adesione del creditore quando si vuole l’effetto verso terzi. In qualunque caso è utile raccogliere in un unico fascicolo l’accordo tra le parti, l’accettazione del creditore, gli estratti aggiornati del debito e l’eventuale documentazione di variazione di domiciliazioni e coordinate di pagamento, così da non lasciare zone d’ombra operative.

Profili fiscali e contabili da considerare prima di firmare

L’accollo in sé non crea nuova ricchezza ma sposta un obbligo; tuttavia i riflessi fiscali dipendono dal contesto. Nella vendita di un immobile il prezzo dichiarato comprende anche la quota di debito che l’acquirente assume; questo incide sulle imposte di registro o sull’Iva a seconda del regime applicabile, e condiziona eventuali plusvalenze del venditore in caso di cessione entro i termini fiscali. Per le imprese l’assunzione di un debito altrui può essere contabilizzata come componente del costo di acquisizione dell’asset o come debito verso terzi a fronte di un corrispettivo, con effetti sullo stato patrimoniale e sui covenants bancari; la liberazione del debitore originario, se liberatoria, si riflette come estinzione del debito con eventuali differenze da imputare a conto economico secondo principi contabili. Non esiste una regola unica valida per ogni operazione, per cui conviene affiancare al professionista legale anche il consulente fiscale per evitare sorprese alla chiusura.

Rischi tipici e cautele contrattuali per evitare contenziosi

Ogni accollo espone le parti a rischi che vanno gestiti a monte. L’accollato rischia di credere di essere uscito mentre il creditore ha concesso solo un cumulativo e continuerà a considerarlo obbligato; la soluzione è pretendere una dichiarazione espressa sul carattere liberatorio e sulle garanzie personali collegate. L’accollante rischia di assumere un debito viziato da inadempimenti pregressi o penalità non dichiarate; la tutela è una sezione di dichiarazioni e garanzie con clausole di indennizzo se emergono pendenze anteriori alla decorrenza del subentro. Il creditore rischia di peggiorare il proprio profilo di rischio sostituendo un debitore solido con uno fragile; per questo chiederà documenti e potrà negare l’adesione. In presenza di garanzie accessorie come fideiussioni rilasciate da terzi, bisogna chiarire in quale misura esse restano efficaci dopo l’accollo, perché talvolta è necessario un consenso autonomo del garante. Un’altra area critica riguarda le assicurazioni collegate ai mutui, come le polizze incendio o le coperture CPI: vanno trasferite o riemesse a nome dell’accollante per evitare scoperture.

Dalla firma alla gestione quotidiana: cosa fare perché il subentro funzioni davvero

Una volta definito l’accollo e ottenuta l’adesione, occorre rendere operativo il passaggio. Si aggiornano le anagrafiche presso il creditore, si comunicano le nuove coordinate per gli addebiti, si verifica che il piano di ammortamento riporti correttamente il nome del nuovo debitore e che eventuali servizi collegati, come assicurazioni o servizi di pagamento, risultino attivi e intestati correttamente. È utile programmare un controllo a distanza di poche settimane per verificare che le rate risultino incassate regolarmente e che il vecchio debitore non riceva più comunicazioni. Se l’accollo è parte di una compravendita immobiliare, si allineano anche i registri catastali e le utenze correlate all’immobile, così da non confondere piani di pagamento e responsabilità. La regola d’oro è trattare l’accollo non come un atto puntuale ma come un processo che si chiude solo quando tutti i sistemi del creditore riflettono il nuovo stato.

Alternative all’accollo e criteri di scelta

L’accollo non è l’unica via per spostare un debito. La delegazione di debito prevede che il debitore incarichi il terzo di pagare il creditore, con un rapporto triangolare che può risultare utile quando si vogliono conservare alcuni legami originari; l’espromissione è l’assunzione spontanea del debito da parte del terzo verso il creditore senza accordo con il debitore, soluzione rara ma possibile in scenari specifici; la novazione oggettiva sostituisce la vecchia obbligazione con una nuova, con estinzione del rapporto precedente e creazione di regole completamente nuove; la chiusura del debito con estinzione e nuovo finanziamento rifà daccapo l’assetto, con costi maggiori ma anche maggiore libertà di pattuizione. La scelta dipende dall’urgenza, dal costo, dalla disponibilità del creditore e dal risultato che si vuole davvero ottenere, cioè liberare il debitore originario o semplicemente garantire un pagamento ordinato.

Conclusioni

Fare un accollo di debito in modo corretto significa rispettare una sequenza logica: comprendere la struttura del debito e delle garanzie, stipulare un accordo chiaro tra accollato e accollante che definisca decorrenze, responsabilità e corrispettivi, ottenere l’adesione esplicita del creditore specificando la natura liberatoria o cumulativa, scegliere la forma adeguata al tipo di obbligazione e curare la messa a terra operativa con l’aggiornamento di dati, polizze e domiciliazioni. Dietro questa apparente burocrazia c’è la tutela concreta delle tre parti coinvolte: il debitore che vuole uscire davvero, il nuovo debitore che desidera evitare sorprese e il creditore che mira a preservare il proprio rischio. Con documenti ben scritti, consensi tracciabili e una gestione attenta dei dettagli, l’accollo diventa uno strumento flessibile per trasferire obbligazioni senza strappi, mantenendo continuità economica e giuridica e riducendo costi e tempi rispetto a soluzioni più drastiche. In caso di operazioni con immobili o con garanzie complesse, l’affiancamento di notaio, avvocato e consulente fiscale non è un orpello, ma la migliore assicurazione che l’assetto finale sia solido, opponibile e conforme agli obiettivi di tutte le parti.

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